Vi trovate in: Home > Il comune > Atti > Statuto  
Via Roma

STATUTO
ORDINAMENTO STRUTTURALI - ORGANO ELETTIVI
Art. dal 7 AL 26

--------------------------------------------------------------------------------


PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.


Art. 8 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico- amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9 - Competenze ed attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10 - Sessioni e convocazione

1. Le sessioni consiliari sono:
a) ordinarie, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
b) straordinarie, in tutti gli altri casi;
c) urgenti, quando la deliberazione è ritenuta indifferibile.

L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Sindaco, che stabilisce l'ordine del giorno e la data della riunione.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso la deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.
5. Gli adempimenti previsti al 2° comma del presente articolo, in caso di assenza o impedimento del sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.


Articolo 10 bis – Linee programmatiche

1. Entro 60 giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, acquisito il parere della Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato.
2. Il Consiglio comunale è chiamato, in sede di discussione, a definire le linee relativamente all'attività di propria competenza.
3. Il documento, dopo la discussione, è sottoposto all'approvazione del Consiglio, il quale si esprime con voto palese a maggioranza semplice.
4. Con periodicità quadrimestrale il Consiglio partecipa alla verifica ed all'adeguamento delle linee programmatiche.

Art. 11 - Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni temporanee o speciali.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è attribuita alle opposizioni.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.


Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

1. (depennato)

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

a) (depennato)
b) (depennato)

c) forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione

d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.


Art. 13 – Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, senza vincolo di mandato.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione del consiglio comunale, ha riportato la cifra elettorale individuale più alta, e, fra quelli con pari cifra elettorale, dal più anziano di età.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo per iscritto al Consiglio Comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto.


Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.

2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento

3. Ai sensi del presente Statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri obbligatori per legge ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capigruppo consiliari.

4. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. Qualora il consigliere non provveda all'adempimento suddetto o nelle more dello stesso tutte le comunicazioni inerenti la carica e le funzioni di consigliere, compresi gli avvisi di convocazione del Consiglio, verranno notificati presso la Segreteria Comunale, senza bisogno di osservare altre particolari formalità.

5. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.

6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale (sia ordinarie che straordinarie) per tre volte consecutive o a 10 sedute complessive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

7. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.


Art. 15 – Gruppi Consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more
della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.


Art. 16 - Giunta municipale

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità della trasparenza e della efficienza.

3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

Art. 17 - Elezione e prerogative

1. 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un Vice Sindaco, scegliendoli anche tra i cittadini non facenti parte del Consiglio, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è nulla.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e comunque nella prima seduta successiva del Consiglio Comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

Art. 18 - Composizione

1. (depennato)


Art. 19 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, dal Segretario Comunale o dal Responsabile dello specifico servizio o ufficio.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 20 - Attribuzioni

1. Alla giunta municipale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del sindaco, del segretario e dei responsabili dei servizi.

1- bis. La giunta municipale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.

3. La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco, al segretario o ai responsabili dei servizi;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;

f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

g) adotta provvedimenti di assunzione e cessazione;

h) adotta, in base ai criteri generali previsti nel vigente regolamento, provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;

i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

l) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità dei procedimento;

n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo;

o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del consiglio;

p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo;

q) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;

r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;

s) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

Art. 21 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. (depennato)

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".

4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del collegio più giovane di età.

5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.


Art. 22 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione. Esso è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico—amministrativa del Comune;

c) nomina i componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco, e ne coordina l'attività;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;

d.1) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale;

e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull' intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ordinari, i permessi, i recuperi di prestazioni di lavoro straordinario relativi al solo Segretario Comunale, con l'osservanza delle norme e dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti in materia.";

f) ha facoltà di delega;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;

i) convoca i comizi per i referendum consultivi;

1) adotta ordinanze ordinarie;

m) depennato
n) depennato
o) depennato

0.1) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'Art. 51 della Legge 8/06/1990, N. 142, nonché dal presente Statuto e dal regolamento comunale;

p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;

q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali, sentiti la giunta municipale e/o le istanze di partecipazione;

r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta;

s) depennato;
t) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

u) nomina, riconferma e revoca il segretario comunale;

v) ove si avvalga della facoltà di nomina del Direttore Generale, disciplina i rapporti tra questi ed il Segretario Comunale. Qualora, invece, non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3° dell' Art. 51bis della Legge 8 giugno 1990, N. 142, come inserito dall'Art. 6, comma 10, della Legge 15 maggio 1997, N. 127, ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, può conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;"


Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione

1. Il sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;

e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;

f) delega al segretario comunale la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate agli assessori;

g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 26 Vice- sindaco

1. Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dalla loro età.

3. Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.


--------------------------------------------------------------------------------

Statuto
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
DAL 27 AL 31 BIS

--------------------------------------------------------------------------------

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 27 - Principi e criteri fondamentali di gestione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, ed ai dipendenti comunali Responsabili degli Uffici e/o Servizi, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto.
2. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico- amministrativa degli uffici e dei servizi.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla giunta.
4. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovraintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

Art. 28 - Attribuzioni gestionali

1. Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad organi elettivi e dai Regolamenti e norme vigenti ai dipendenti comunali/Responsabili degli Uffici o Servizi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell' Art. 7, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 —Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali — e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni;

c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta, che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell'Art. 7, commi 8 e 9, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 — Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali — e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni;

d) liquidazione di spese regolarmente ordinate e/o impegnate, che non siano di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell' Art. 28, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 — Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali e del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni;

e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedimentali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;

f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

g) depennato

h) verifica della efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

i) adozione degli atti di gestione del personale, attribuzione dei trattamenti economici, anche accessori, liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati per legge o per regolamento o in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali ed ai relativi e conseguenziali accordi sindacali aziendali;

1) sottoscrizione dei mandati di pagamento, che non sia di competenza dei Responsabili dei Servizi Comunali ai sensi dell'Art. 29, comma 20, del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, N. 77 — Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali — e dell'Art. 45, comma 20, del vigente Regolamento di Contabilità del Comune, e loro successive modifiche ed integrazioni.


Art. 29 - Attribuzioni consultive

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.


3. Esprime, a richiesta degli organi politici - monocratici e collegiali - e dei responsabili dei servizi o di propria iniziativa, parere sotto il profilo di legittimità, quale atto interno, sia nella fase procedimentale di formazione degli atti, sia nella fase decisionale, indicando, se del caso, misure alternative per rendere legittima l'azione amministrativa.";

Art. 30 - Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento

1. Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento, nonché dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale degli enti locali e dei relativi e conseguenziali accordi sindacali aziendali.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.

4. Esercita, per quanto di sua competenza, il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, omissione o grave ritardo nonché nei casi di assenza od impedimento dei Responsabili degli Uffici e/o Servizi. Solleva le contestazioni di addebito, istruisce i procedimenti disciplinari ed applica le relative sanzioni nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art. 31 - Attribuzioni di legalità e garanzia

1. Il segretario partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza , alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione, con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.

3. Presiede, dirige e coordina l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4. Riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.

5. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 31 - bis -- Atti di gestione concernenti il Segretario Comunale

1. Tutti gli atti di gestione concernenti il Segretario Comunale, che non siano, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, di competenza del Sindaco, quali liquidazione di compensi per prestazioni straordinarie, attribuzione di una quota dei diritti di segreteria, liquidazione e rimborsi spese per missioni, ecc., sono di competenza della Giunta Municipale."



--------------------------------------------------------------------------------

Statuto
Principi fondamentali
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

--------------------------------------------------------------------------------


Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Tavenna è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale della propria comunità secondo i principi della Costituzione, e della legge generale dello Stato.

2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 - Finalità

I. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Molise, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare alcune proprie funzioni alla Comunità Montana.


Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 21,95 confinante con i Comuni di Montenero di Bisaccia, Palata, Acquaviva Collecroce, San Felice del Molise e Mafalda.

2. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Tavenna, che è il capoluogo.


3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5 - Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio " , per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità l'integralìtà e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma del presente articolo avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di TAVENNA e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri N. 182 in data 27 dicembre 1976.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. N. 182 in data 27 dicembre 1976.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per tini non istituzionali, sono vietati.



--------------------------------------------------------------------------------

Statuto
UFFICI - SERVIZI
DAL 32 AL 48

--------------------------------------------------------------------------------

Capo Il

UFFICI


Art. 32 - Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell' attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenza nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

2. Il regolamento individua forme e modalità di organizza e di gestione della struttura interna.

Art. 33 - Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

Art. 34 - Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.

3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

a) struttura organizzativo- funzionale;

b) dotazione organica;

c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;

d) diritti, doveri e sanzioni;

e) modalità organizzative del collegio arbitrale di disciplina;

f) trattamento economico.

Art. 34 - bis — Responsabili dei servizi

1. Nell'ambito dei dipendenti comunali vengono individuati i Responsabili dei servizi, ai quali spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse e di controllo.

2. Le competenze e le funzioni dei Responsabili dei servizi sono indicate e disciplinate dai vigenti Statuto e Regolamenti del Comune.


3. In considerazione che questo Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale sono attribuiti ai dipendenti comunali Responsabili degli Uffici e/o dei Servizi:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso ;

c) la stipulazione in rappresentanza del Comune dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza."

f- bis) tutti i provvedimenti dl sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione
in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e
di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;


4. Resta invece attribuita al Segretario Comunale:

a) gli atti di amministrazione e gestione del personale.";

TITOLO III

SERVIZI

Art. 35 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonchè tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 36 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 37 - Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico
e civile.

2. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito Statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

Art. 38 - Istituzione

1. Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico—finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente 10 comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonchè a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell 'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono consiglio d i amministrazione, il presidente ed il direttore.


Art. 39 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell 'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 40 - Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 41 – Il Presidente

1. Il direttore dell'istituzione è nominato dalla giunta con le modalità previste dal regolamento.

2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 42 - Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di un quinto dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 43 - Società a prevalente capitale locale

1. Negli Statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.


TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 45 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 46 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

3. Nell' esercizio delle sue funzioni, con le modalità e limiti definiti nel regolamenti, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.


PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 47 Organizzazione sovra comunale

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 48 Municipio

1. Il municipio di Tavenna è l'organismo di decentramento al quale la legge, lo Statuto e l'apposito regolamento assegnano compiti di gestione dei servizi di base e le altre attribuzioni delegate.